Split payment, facciamo chiarezza

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il c.d. “split payment” in base al quale l’IVA (a debito) viene versata direttamente dall’Ente pubblico destinatario della fattura. Recentemente l’Agenzia delle Entrate, nel corso dei consueti incontri di inizio anno, ha chiarito che: - in fattura va evidenziata l’IVA (dovuta dall’Ente pubblico) e la specifica annotazione “scissione dei pagamenti”; tale metodo non interessa le operazioni per le quali il cedente / prestatore applica un regime speciale IVA (ad esempio, beni usati) che non prevede l’indicazione separata in fattura dell’IVA; - in presenza di fatture irregolari (con IVA esposta inferiore a quella dovuta) spetta all’Ente pubblico regolarizzare la violazione; - lo split payment non interessa i lavoratori autonomi che subiscono la ritenuta a titolo d’acconto. ESCLUSIONI Ai sensi dell’ art. 17-ter, sono escluse dall'applicazione del metodo in esame le operazioni: - in cui l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta. Lo split payment non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti a reverse charge; - da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”. In merito a tale aspetto l’Agenzia ha chiarito che tale espressione fa riferimento anche ai soggetti che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto e, quindi, è possibile affermare che i lavoratori autonomi non sono interessati dallo split payment. L’Agenzia delle Entrate precisa che il metodo in esame non interessa anche le operazioni per le quali il cedente / prestatore applica un regime speciale IVA (ad esempio, regime del margine beni usati, agenzie di viaggio). Tale esclusione si desume indirettamente dal testo del citato art. 17-ter che, come accennato, prevede l’obbligo in capo all’ Ente destinatario della fattura di versare l’IVA allo stesso addebitata. Sul punto l’Agenzia delle Entrate sottolinea che lo split payment “non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie”. La mancata indicazione dell’IVA, a seguito dell’applicazione di un regime speciale, determina infatti l’impossibilità per l’Ente pubblico di trattenere l’imposta dovuta. Con l’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 prevede, in presenza di fatture omesse / irregolari, la possibilità per l’acquirente / committente di regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: se non ha ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando un’autofattura (in duplice esemplare) al competente Ufficio entro il 30° giorno successivo, previo pagamento dell'imposta; se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando un documento integrativo (in duplice esemplare) al competente Ufficio, entro il 30° giorno successivo a quello di registrazione, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta. L’Agenzia precisa che qualora l’Ente pubblico riceva una fattura con indicazione di un’IVA inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati “nell’esercizio di imprese, arti o professioni”: fermo restando che l’IVA evidenziata in fattura va versata dall’Ente “secondo le regole proprie dello split payment”; l’IVA relativa alla regolarizzazione dovrà essere versata con la modalità di cui al citato art. 6, comma 8, sopra descritta. ARGOMENTI CORRELATI Split payment: come risolvere i problemi dello Stato addossandoli alle imprese. di Claudio Siciliotti (http://www.studiosiciliotti.it/content/split-payment-come-risolvere-i-pr...) Giacomo Siciliotti giacomo [at] studiosiciliotti [dot] it