La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’aumento da € 1.000 a € 3.000 del limite per il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.
Tuttavia si evidenzia che:
- per il servizio di rimessa di denaro (“Money transfer”) il limite rimane pari a € 1.000;
- assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.
La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento ed è applicabile anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.
Le situazioni “critiche” che richiedono, ai soggetti che operano nel campo fiscale – tributario ed in particolare che si occupano della tenuta di contabilità di terzi, di porre particolare attenzione possono essere individuate nelle seguenti fattispecie:
- pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura – IVA compresa);
- finanziamenti soci-società;
- distribuzione utili ai soci.
SANZIONI In base all’articolo 58 del DLgs. n. 231/2007 alle violazioni in esame è applicabile la sanzione:
- dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
- dal 5% al 40% dell’importo trasferito, in caso di importi superiori a € 50.000; fermo restando l’importo minimo pari a € 3.000.
La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto la somma in contante.
Riferimenti normativi e link utili
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Legge 28 dicembre 2015, n. 209
- NEWS del 19/01/2016
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- NEWS del 18/01/2016
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- NEWS del 19/10/2015
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Andrea Franco Siciliotti