Fatturazione Elettronica 2019

Al fine di razionalizzare il processo di fatturazione, dal 1° gennaio 2019, le imprese e i professionisti dovranno emettere obbligatoriamente ed esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di interscambio.

In pratica il processo di fatturazione elettronica previsto a decorrere dal 6 giugno 2014 per gli operatori economici che operano con le Pubbliche Amministrazioni (meglio conosciuto come “Fattura PA”) sarà generalizzato alla quasi totalità degli scambi commerciali e diverrà obbligatorio per tutti i titolari di partita IVA (sia con riferimento al B2B che al B2C).

Pochissime saranno le esclusione da tale obbligo: rimarranno esonerati solo i cosiddetti “Contribuenti minimi o forfettari” e le sole operazioni di fatturazioni da e verso l’estero.

L’obbligo di fatturazione elettronica, secondo le modalità che già oggi conosciamo con riferimento alla PA, dovrà essere applicato:

  • sia nel ciclo di fatturazione che vede coinvolta un’impresa/professionista verso un’altra impresa/professionista, meglio conosciuto come “fatturazione B2B”;
  • sia nel ciclo di fatturazione da un’impresa/professionista verso un consumatore finale, processo conosciuto come “fatturazione B2C”.

Le imprese/professionisti saranno coinvolti nel processo di fatturazione elettronica per quanto riguarda:

  • il ciclo attivo, vale a dire nel momento in cui provvedono a fatturare i servizi resi o i prodotti venduti ai propri clienti;
  • il ciclo passivo, in effetti, conseguentemente a quanto riportato nel punto precedente, le fatture d’acquisto ricevute dalle imprese saranno digitali, con la necessità di definire le modalità di ricezione delle stesse con evidenti ripercussioni in ambito contabile.

Quali sono i vantaggi della fattura elettronica?
La fatturazione elettronica innanzitutto permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Quest’ultima può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, essendo certa la data di emissione e consegna della fattura (poiché la stessa viene trasmessa e consegnata solo tramite SDI), si incrementa l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.
La fattura elettronica, poi, determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale, infatti:

  • per gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste da provvedimento dell’Agenzia stessa, viene meno l’obbligo di tenere i registri IVA;
  • per tutti gli operatori IVA che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni;
  • qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le 10 cose da non dimenticare
1. Se emetti la fattura con sistemi diversi dal formato elettronico normativamente previsto o la trasmetti tramite canali diverso dallo SDI, la stessa è considerata non emessa, con applicazione delle relative sanzioni
2. Nelle fatture che emetti nei confronti dei tuoi clienti deve essere inserito il codice IPA (se Pubblica Amministrazione) il codice destinatario o la PEC (se altra impresa/professionista) o il codice convenzionale “0000000” se il destinatario è un consumatore finale.
3. Se sei un’impresa o un professionista devi, a tua volta, comunicare ai tuoi fornitori/registrare nella pagina web dell’Agenzia delle Entrate il codice destinatario o la PEC attraverso i quali ricevere le fatture relative ai tuoi acquisti.
4. Se sei un subappaltatore nell’ambito di un contratto verso la PA, dal 1° luglio 2018, devi fatturare con modalità elettronica verso l’impresa appaltante.
5. Quando emetti una fattura ad un consumatore finale devi ricordarti che una copia va consegnata in formato cartaceo o PDF (salvo sua rinuncia).
6. Qualora lo SDI non riesca a recapitare la tua fattura al destinatario, devi comunicare al tuo cliente che la fattura è disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate.
7. Quando fai carburante, ricordati di comunicare al gestore la targa del veicolo e di pagare con strumenti tracciabili.
8. La data attestazione del canale di ricezione (riportata anche nella ricevuta di consegna) o la data di presa visione (fatture depositate nell’area web dell’Agenzia) costituisce momento rilevante per la registrazione e la detrazione dell’IVA.
9. La data di emissione è quella riportata nel file .xml nel campo “Data” della sezione “Dati generali”.
10. Le fatture emesse e quelle ricevute costituiscono documenti nativamente informativi che vanno quindi conservati in formato digitale per i tempi normativi previsti ai fini fiscali e civilistici (10 anni).
 

Link di riferimento:

  1. Guida alla Fatturazione Elettronica
  2. FAQ Agenzia delle Entrate 
  3. Deleghe ai servizi di fatturazione elettronica
  4. Compilazione della fatturazione elettronica
  5. Consultazione fatture
  6. Emissione delle fatture elettroniche
  7. Esoneri (prestazioni sanitarie, soggetti esenti, ecc)
  8. Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere
  9. Fatture elettroniche verso consumatori finali non P.IVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale
  10. Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche
  11. Prestazioni sanitarie
  12. Registrazione econservazione delle fatture
  13. Autofatture
  14. Sanzioni